Avvio Contribuzione Enfea Salute

Istruzioni operative

Premesso che:

  • Sono tenute al versamento della contribuzione ad Enfea Salute le aziende che applicano i CCNL sottoscritti dalle Unioni di categoria datoriali del Sistema Confapi (Unionchimica, Unigec, Unimatica, Uniontessile e Unionalimentari) e le Federazioni di categoria sindacale CGIL, CISL, UIL.
  • Sono iscritti ad Enfea Salute tutti i lavoratori dipendenti – superato il periodo di prova – rientranti nelle seguenti tipologie contrattuali:
    • contratti a tempo indeterminato comprensivi anche dei lavoratori in part – time o a domicilio;
    • contratti a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di assunzione;
    • apprendistato.
  • La contribuzione annua dovuta ad Enfea Salute è fissata in 120 euro (10 euro mese) per ciascun lavoratore a carico dell’azienda.
  • Tale contribuzione è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2019, o dal mese di assunzione se successivo.
  • Per i lavoratori assunti in corso d’anno la contribuzione è dovuta in relazione ai mesi di servizio e, secondo quanto previsto dal regolamento del fondo (art. 6.3), le aziende aderenti garantiscono l’intera contribuzione mensile dovuta in misura piena anche nel caso di:
    • tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di assunzione;
    • part-time;
    • aspettativa per malattia;
    • congedo parentale;
    • sospensione durante la quale è corrisposta retribuzione e/o indennità a carico dell’istituto previdenziale (Inps);
    • CIG in tutte le sue tipologie.

Con accordo del 15 maggio 2019 Confapi/Cgil-Cisl-Uil hanno concordato l’avvio della contribuzione prevista al costituito Fondo Enfea Salute con le modalità operative qui di seguito riportate:

1. Fase transitoria.
Fino al momento della comunicazione da parte dell’Inps del codice attribuito al fondo sanitario, la raccolta della contribuzione ad Enfea Salute verrà attuata attraverso il codice ENFE a partire dalla retribuzione del mese di maggio 2019.

Al fine del recupero graduale della contribuzione pregressa per i lavoratori già in forza nei mesi da gennaio ad aprile 2019, è stato stabilito che i relativi versamenti verranno effettuati con le retribuzioni dei mesi da maggio ad agosto 2019. Pertanto, per questi mesi l’importo da versare sarà di 20 euro per ogni lavoratore, comprensivo della quota dovuta per il mese in corso e per gli arretrati. Quindi, il versamento complessivo delle aziende per i suddetti mesi sarà pari a 24,50 euro per lavoratore, di cui 20,00 euro per Enfea Salute (mese in corso + 1 mensilità arretrata) e 4,50 euro per Enfea.

Esaurite le quote di arretrato, il versamento delle quote mensili a regime sarà pari a 10,00 euro e il versamento complessivo sarà pari a 14,50 euro per lavoratore.

2. Avvio prestazioni.
L’avvio delle prestazioni sanitarie ai lavoratori sarà operativo immediatamente dopo la comunicazione da parte dell’Inps della ricezione dei flussi UNIEMENS riportanti il primo versamento effettuato.

3. Regime previdenziale e fiscale della contribuzione ad Enfea Salute.
Si ricorda che il versamento delle quote mensili ad Enfea Salute è soggetto al contributo di solidarietà nella misura del 10%. (L.166/91).

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, nelle more dell’iscrizione di Enfea Salute all’anagrafe dei fondi sanitari, le quote mensili costituiscono a tutti gli effetti reddito di lavoro dipendente.

Roma, 28 maggio 2019