Il CCNL Uniontessile è stato siglato il 24 gennaio 2020 dalle organizzazioni sindacali FECMA – CISL, FILCTEM – CGIL, UILTEC – UIL e dalla Uniontessile Confapi – Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Tessile-Abbigliamento, Calzature, Pelli e Cuoio, Penne, Spazzole e Pennelli, Occhiali, Giocattoli. 

Obiettivo dichiarato dalle parti coinvolte è favorire lo sviluppo e la crescita di tutto il sistema delle PMI dei settori rappresentati, e sostenere interventi tesi a migliorare la qualità dei servizi

Come? 

  • liberalizzazione dei mercati;
  • riduzione del costo del lavoro a favore delle aree deboli del Mezzogiorno;
  • sviluppo di aree a forte vocazione industriale;
  • nuovi modelli di politiche attive nel mercato del lavoro;
  • potenziamento della cultura d’impresa.

Come vedremo più avanti, il CCNL Uniontessile prevede all’articolo 14 anche un piano di sanità integrativa per i lavoratori, offerto dal Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Enfea Salute. 

Il Fondo è stato costituito a seguito dell’accordo interconfederale del 28 dicembre 2012, sottoscritto tra Confapi e CGIL, CISL, UIL, e successivi accordi, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue fini di lucro operando esclusivamente ai fini assistenziali. 

L’Ente, infatti, ha come unico scopo quello di erogare prestazioni integrative di assistenza sanitaria, socio sanitaria e di prevenzione

A chi si applica il CCNL Uniontessile

Il CCNL Uniontessile si applica, come abbiamo visto, a determinate categorie professionali e merceologiche menzionate prima – Industria Tessile-Abbigliamento, Calzature, Pelli e Cuoio, Penne, Spazzole e Pennelli, Occhiali, Giocattoli. 

Entrando più nel dettaglio, il contratto collettivo è rivolto ai lavoratori delle seguenti piccole e medie imprese:

  • del cotone;
  • della lana;
  • del feltro-tessuto, del feltro battuto ed articolo di caccia;
  • della canapa, del lino, del cocco, e delle fibre dure, similari e succedanee, dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezza;
  • della tintoria, stamperie e finitura tessile per conto proprio e conto terzi;
  • della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche;
  • della torcitura della seta e dei fili artificiali e sintetici, della filatura dei cascami di seta, della trattura della seta;
  • della produzione in serie di: 
    • abbigliamento tradizionale, informale e sportivo, camiceria;
    • biancheria personale e da casa; 
    • confezioni in pelle e succedanei; 
    • divise e abiti da lavoro; 
    • corsetteria, cravatte, sciarpe e foulard; 
    • accessori dell’abbigliamento e oggetti cuciti in genere.
  • della maglieria, calzetteria e tessuti a maglia;
  • dei tessili vari (nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche, passamani, trecce e stringhe, tulli, pizzi, veli andalusa, tende, ricami a macchina, pizzi uso tombolo), accessori per filatura e tessitura, scardassi, amianteri, (compreso gruppo freni), tappeti, interfodere;
  • della iuta;
  • delle tende da campo, teli e copertoni impermeabili, manufatti indumenti impermeabili e affini per uso industriale, civile e militare;
  • del feltro e cappello di pelo, feltro e cappello di lana, pelo per cappello;
  • dei berretti e copricapo diversi (non di lana e di feltro) e di fodere e marocchini;
  • delle trecce e dei cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini da intreccio e delle trecce meccaniche del tessuto non tessuto;
  • dei bottoni e articoli affini;
  • delle calzature, pantofole e tomaie di qualsiasi genere e tipo, prodotte a macchina, a mano o miste, dalle fabbriche di calzature di gomma non annesse agli stabilimenti per la produzione della gomma, nonché dalle fabbriche di parti staccate, per la confezione di calzature che non rientrino nella sfera di applicazione di altro contratto collettivo di lavoro;
  • delle pelli, del cuoio e rispettivi succedanei associati;
  • delle penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini; 
  • delle spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime; 
  • degli ombrelli e manici d’ombrello;
  • degli occhiali o articoli inerenti l’occhialeria (montature, lenti di qualsiasi materiale, astucci, galvanica, minuterie, ecc.);
  • degli addobbi e ornamenti natalizi, giocattoli, giochi e modellismo, articoli di puericultura.

Come vedi, la platea è potenzialmente molto vasta e comprende diversi settori centrali per l’economia del nostro Paese. 

CCNL Uniontessile: tempo determinato/a termine, parziale, apprendistato e periodo di prova

Come tutti i contratti collettivi nazionali, anche il CCNL Uniontessile regola le modalità di assunzione del personale nelle varie forme consentite dall’attuale ordinamento legislativo. 

  • Contratto a tempo determinato: nell’articolo Art. 30 – Contratto a termine  – somministrazione di lavoro a tempo determinato, si stabilisce che l’impresa potrà utilizzare le due forme di contratto solo nella misura massima del 30% sul totale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’arco dell’anno solare.
  • Contratto a tempo parziale: è possibile solo nella misura massima e entro il limite complessivo del 9% del personale in forza a tempo indeterminato.
  • Apprendistato: può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni, per una durata massima di 36 mesi, con un avanzamento del livello di inquadramento ogni 12 mesi.
  • Periodo di prova: come previsto dall’art.35, l’assunzione può essere fatta per un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore a 6 mesi e inferiore a 15 giorni di lavoro effettivo. Le tempistiche variano a seconda del settore nel quale opera l’impresa. Però, per i contratti a tempo determinato della durata massima di 6 mesi, il periodo di prova si dimezza. 

Orario di lavoro e straordinario

Come per il periodo di prova, anche l’orario di lavoro varia un po’ in base al settore nel quale opera l’impresa. 

Esistono, come indicato a partire dall’articolo 38, diverse variabili legate all’orario di lavoro, ma considerando l’ambito del regime ordinario, la situazione è quella classica delle 40 ore settimanali divise in 5 giorni a settimana per 8 ore al giorno. 

Ovviamente è consentita una certa flessibilità nell’orario di lavoro, così come sono permesse le ore di lavoro straordinario, debitamente retribuite. 

Il lavoro straordinario è volontario e non può superare le 250 ore annue per dipendente, ad eccezione del settore pelli e cuoio, nel quale il limite massimo è fissato a 160 ore

Le ore di lavoro straordinario prestato potranno essere recuperate dal lavoratore in due modi: 

  • 50% come riposo compensativo in giorni indicati dal lavoratore;
  • 50% come riposo compensativo in giorni indicati dall’azienda.  

Per quanto riguarda la retribuzione, ti consigliamo di leggere il testo integrale del CCNL, contenente tutte le varie tabelle per settore e livello di inquadramento. 

CCNL Uniontessile: telelavoro

Il CCNL Uniontessile prevede l’utilizzo della modalità del telelavoro, anche per periodi di lavoro limitati nel tempo. 

Il telelavoro potrà essere eseguito presso il domicilio del lavoratore o presso centri e sedi distaccate (ad esempio un Coworking), debitamente indicati in un allegato del contratto di lavoro, insieme all’orario di lavoro, al numero di ore lavorative, gli orari nei quali è possibile convocare il dipendente in azienda. Questa modalità può essere reversibile.

Infatti, il lavoratore potrà essere convocato dal datore di lavoro presso le sedi dell’azienda, per diverse necessità professionali e operative. 

CCNL Uniontessile: previdenza complementare

Il CCNL Uniontessile individua in Fondapi il fondo contrattuale di riferimento per la previdenza complementare

Questo vuol dire che i lavoratori assunti con questo contratto collettivo avranno diritto ad accedere ad un Fondo Pensione Integrativo, aderendo o meno nelle modalità previste da Fondapi. 

CCNL Uniontessile: sanità integrativa

Come accennato all’inizio, i lavoratori assunti con il CCNL Uniontessile possono usufruire delle prestazioni sanitarie integrative del piano sanitario offerto dal Fondo Integrativo Enfea Salute

Il Fondo Enfea Salute è rivolto a: 

  • lavoratori a tempo indeterminato comprensivi anche dei lavoratori in part-time o a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato di durata non inferiore ai 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
  • lavoratori con contratto di apprendistato.

Per approfondire le prestazioni erogate dal fondo Enfea Salute ti invitiamo a consultare il Piano Sanitario, qui