Il Piano Sanitario offerto dal Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Enfea Salute prevede anche il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma, in caso di decesso all’estero durante un ricovero, nel limite di € 1.500,00 per anno associativo e per nucleo familiare.
Si tratta di una prestazione, presente all’interno dell’Area Ricovero, che affronta un problema molto specifico e poco trattato, come quello del rimpatrio della salma dall’estero.
Laddove un proprio familiare dovesse morire in un Paese estero, in che modo si procede al rimpatrio della salma, quindi del corpo, in Italia?
Approfondiamo insieme.
Di cosa parliamo in questo articolo
Rimpatrio della salma: Convenzione di Berlino del 1937
Il trasporto, ovvero il rimpatrio della salma da un Paese estero al proprio Paese di residenza avviene seguendo una serie di regole internazionali, a partire dalla Convenzione di Berlino del 1937.
Si tratta di un accordo, siglato nel corso degli anni da Austria, Belgio, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera e Turchia, che definisce le modalità di trasporto del cadavere attraverso i territori dei Paesi aderenti.
Vediamo, rapidamente, cosa precede questa convenzione:
- per qualsiasi trasporto di cadaveri sarà necessaria una carta di passo speciale (carta di passo per cadavere), oggi denominato passaporto mortuario, al cui interno si indicano le generalità della persona, data, luogo e cause del decesso. In Italia l’ente deputato a rilasciare il passaporto mortuario è la Prefettura;
- le autorità competenti dovranno rilasciare questo passaporto, nel rispetto delle condizioni previste, che rappresenta l’unico documento da richiedere e controllare nei Paesi di partenza, di transito e di destinazione;
- il cadavere deve essere collocato in una cassa metallica chiusa ermeticamente, di almeno 5 centimetri di spessore, inserita a sua volta in un feretro di legno;
- se la morte è dovuta a malattia contagiosa, il cadavere stesso sarà avvolto in un lenzuolo imbevuto di una soluzione antisettica;
- se il decesso è avvenuto a causa di peste, vaiolo, colera, tifo, il trasporto non può avvenire prima che sia trascorso un anno.
Oltre a queste informazioni di base, la Convenzione regola anche le modalità di trasporto via mare, gomma, aerea.
Rimpatrio della salma o trasporto in Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino
Come hai potuto leggere, dalla sua ratificazione solo pochi Paesi Europei hanno sottoscritto la Convenzione di Berlino del 1937.
Come comportarsi, quindi, in caso di trasporto della salma da o verso Paesi non aderenti?
Per il rimpatrio della salma in Italia da un Paese non firmatario è necessario rivolgersi alle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese in cui è avvenuto il decesso, che forniranno assistenza ai familiari del defunto, come indicato qui.
Per quanto riguarda, invece, l’estradizione, quindi il trasporto dall’Italia verso l’estero (sempre in Paesi non aderenti), bisogna rivolgersi alla Prefettura, che seguirà la pratica indicando le varie fasi e i documenti da produrre.
Queste procedure prevedono dei costi, ecco perché Enfea Salute ha previsto un rimborso per il rimpatrio della salma di un familiare iscritto al Fondo.
Consulta la guida al Piano Sanitario per tutti i dettagli, qui.