Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Enfea Salute si rivolge a una platea vasta, che comprende i lavoratori assunti con i seguenti CCNL: 

Quest’ultimo è stato siglato il 16 settembre 2016 – per il rinnovo delle Parti normative ed economiche del CCNL 28 novembre 2013 – da:

  • UNIONALIMENTARI: Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare;
  • CONFAPI: Confederazione italiana della piccola e media industria Privata;
  • FAI-CISL;
  • FLAI-CGIL;
  • UILA-UIL.

Come suggerisce il nome, il CCNL UNIONALIMENTARI si rivolge alle imprese e ai lavoratori operanti in un settore fondamentale per il nostro Paese, quello della piccola e media industria alimentare

Campo di applicazione del CCNL UNIONALIMENTARI

Il CCNL UNIONALIMENTARI si rivolge, come accennato, alle piccole e medie imprese del comparto alimentare, un settore molto ampio. 

Il contratto si applica alle aziende che producono e trasformano alimenti destinati all’uomo o agli animali, nello specifico: 

  • l’industria delle conserve animali, dolciaria, lattiero-casearia;
  • le imprese consortili produttrici di alimenti zootecnici;
  • l’industria dei vini, dei liquori, delle acque e bevande gassate, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sotto produzioni affini e derivate della produzione di spiriti, degli alcolici in genere e delle acqueviti, della birra e del malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, della risiera; 
  • le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), della macinazione e pastificazione, della panificazione, dei prodotti da forno, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell’alcol e del lievito, della macellazione e lavorazione delle carni, della produzione di pasti.

Sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa

Nella parte introduttiva del CCNL UNIONALIMENTARI si fa esplicito riferimento all’importanza che ricopre per il settore la sostenibilità, economica e ambientale

“Le Parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell’ambiente e alla responsabilità sociale d’impresa, costituisca il modello cui ispirarsi per l’avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni positive.”

Un altro elemento centrale menzionato è la responsabilità sociale d’impresa, considerata come un “valore aggiunto per l’impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le Istituzioni”. 

CCNL UNIONALIMENTARI: rapporti di lavoro

Come avviene in ogni contratto collettivo nazionale, il CCNL riporta le modalità che regolamentano i rapporti di lavoro, a partire dal periodo di prova, passando per il tempo determinato, la somministrazione di lavoro, il tempo parziale. 

Riportiamo di seguito gli elementi basilari: 

  • periodo di prova: espresso in giorni di effettiva prestazione, non può essere superiore a: 
    • Quadri, 1° e 2° livello: 130 giorni;
    • 3°, 4° e 5° livello: 90 giorni;
    • 6° livello: 40 giorni;
    • 7° livello: 35 giorni;
    • 8° livello: 30 giorni. 
  • Contratto a tempo determinato: secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 19 del D.Lgs. n.81/2015, il contratto non può avere una durata superiore a trentasei mesi (fatte le dovute eccezioni indicate al comma 2).
  • Lavoratori stagionali: i lavoratori addetti alle attività stagionali di cui alla normativa vigente, passeranno dall’8° al 7° livello dopo che gli stessi avranno svolto più periodi di lavoro per complessivi mesi 6 di effettivo servizio nelle stesse mansioni.
  • Somministrazione di lavoro
    • tempo indeterminato: il numero dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza;
    • tempo determinato: segue quanto indicato dal comma 2 dell’articolo 31, del D.Lgs n. 81/2015.
  • Tempo parziale: il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati l’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e la sua distribuzione durante l’anno (verticale, misto).
  • Apprendistato professionalizzante: possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, per un periodo massimo di 24/36 mesi, a seconda del livello di inquadramento.

CCNL UNIONALIMENTARI: lavoro agile e telelavoro

Nell’art. 17 bis si fa riferimento al lavoro agile, altrimenti noto con il termine smart working, riconoscendo a quest’ultimo un ruolo importantissimo nel promuovere nuove forme flessibili e semplificate di lavoro, allo scopo di incrementare la produttività aziendale e di favorire la conciliazione di tempi di vita e di lavoro. 

Come sempre accade, lo smart working è una modalità alla quale si può aderire su base volontaria, mentre l’azienda è tenuta a fornire al lavoratore le strumentazioni necessarie a svolgere le proprie mansioni. 

Con l’articolo 17 ter, invece, si introduce il telelavoro, presentato come ottimo strumento per favorire l’equilibrio tra attività lavorativa e vita privata. 

“Per telelavoro si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata presso il proprio domicilio o in luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, ma comunque fisso, con il prevalente supporto di strumenti telematici, che consentano le comunicazioni a distanza tra lavoratori, sede aziendale ed eventuali referenti esterni. Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o con collegamento remoto da operatori di vendita, lavoratori addetti all’assistenza tecnica presso la clientela, ecc.”

Tredicesima e Quattordicesima

Gli articoli 48 e 49 del CCNL UNIONALIMENTARI stabiliscono le modalità di calcolo ed erogazione della tredicesima e quattordicesima mensilità. 

  • In occasione della ricorrenza natalizia, il lavoratore riceve una tredicesima mensilità pari alla retribuzione normale mensile di fatto.
  • Con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno l’azienda corrisponderà ai lavoratori una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione normale mensile di fatto.

Previdenza Complementare

L’articolo 60 del contratto è dedicato alla previdenza complementare, sottolineando l’importanza del ruolo della previdenza integrativa. 

Per questo motivo, le parti coinvolte hanno attivato un sistema di previdenza complementare volontario con la costituzione di FONDAPI, il Fondo Pensione Nazionale Complementare a capitalizzazione. 

Assistenza sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’industria alimentare

Come accennato all’inizio dell’articolo, il CCNL UNIONALIMENTARI prevede l’adesione al nostro Fondo di assistenza sanitaria integrativa Enfea Salute. 

L’obiettivo, in questo caso, è fornire un supporto concreto ai lavoratori per ciò che concerne l’assistenza socio-sanitaria
Per tutti i dettagli, invitiamo a consultare il nostro Piano Sanitario, qui.