Il CCNL UNIGEC/UNIMATICA, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti della piccola e media impresa della comunicazione, dell’informatica, dei servizi innovativi e della microimpresa, è stato siglato il giorno 9 luglio 2018 da

  • UNIGEC-CONFAPI: Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Grafica, Editoriale, Cartaria, Cartotecnica e Affine; 
  • UNIMATICA-CONFAPI: Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Informatica, Telematica, Comunicazione e Servizi Innovativi;
  • SLC-CGIL: Federazione Sindacato Lavoratori Comunicazione; 
  • FISTEL-CISL: Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazione;
  • UILCOM–UIL: Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione.

Al termine dell’articolo 6, contenente norme in merito al “Diritto alle prestazioni della Bilateralità”, si fa riferimento alla sanità integrativa

Come vedremo nella parte conclusiva dell’articolo, i lavoratori assunti con il CCNL UNIGEC/UNIMATICA possono usufruire delle prestazioni socio-sanitarie offerte dal Fondo di assistenza sanitaria integrativa Enfea Salute

Vediamo insieme cosa prevede questo CCNL. 

A chi si applica il CCNL UNIGEC/UNIMATICA

Come si legge all’articolo 1, il CCNL UNIGEC/UNIMATICA si applica ai 

“lavoratori dipendenti e le aziende grafiche ed affini, le aziende editoriali, le aziende cartotecniche, della produzione e trasformazione della carta e del cartone, le aziende del settore informatico e dei servizi innovativi e le aziende del settore fotolaboratori per conto terzi”. 

Si tratta di settori molto ampi e complessi, pieni di verticalità e livelli di specializzazione. 

Entrando più nel dettaglio, quindi, nel contratto è presente una lista di attività alle quali esso si applica: 

  • Settore grafico e affine e settore editoriale:
    • progettazione grafica;
    • operazioni finalizzate alla riproduzione di testi e immagini;
    • operazioni di prestampa dal montaggio alla matrice;
    • stampa con tutti i procedimenti;
    • allestimento degli stampati;
    • legatoria;
    • editoria di libri;
    • editoria di periodici;
    • editoria di periodici specializzati;
    • editoria elettronica e multimediale;
    • studi grafici e i servizi alla comunicazione;
    • stampa digitale;
    • gestione sistemistica degli apparati tecnologici necessari alla trasmissione o allo scambio di pagine (testo e/o immagine) in forma digitale, sia su linee dedicate che su internet;
    • progettisti e documentaristi;
    • comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, con delle limitazioni.
  • Settore cartario-cartotecnico:
    • attività cartotecniche propriamente dette;
    • attività di fabbricazione di sacchi e sacchetti, astucci, scatole, imballaggi flessibili in genere di carta e cartone anche se accoppiati con altre materie quali cellophane, politene, plastica, etc., carte da parati, carte patinate gommate paraffinate, carte sensibili, carte e cartoni ondulati.
  • Settore informatico e dei servizi innovativi:
    • servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di  software, implementazione e manutenzione di hardware;
    • progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione e assistenza di software di qualunque tipo e natura;
    • assemblaggio, commercializzazione, noleggio, manutenzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione;
    • servizi innovativi rientranti nell’ambito di attività di consulenza, fatta eccezione per quelli per cui sia richiesta iscrizione ad albi professionali;
    • ricerche di mercato economiche, sondaggi di opinione e telemarketing, call center;
    • produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico;
    • servizi tecnologici e di assistenza, di consulenza e gestionali.
  • Settore fotolaboratori per conto terzi.

Si tratta un segmento della nostra economia estremamente importante, regolato dal CCNL. 

CCNL UNIGEC/UNIMATICA: contratto di lavoro a tempo determinato

L’articolo 26 del CCNL UNIGEC/UNIMATICA si riferisce alle modalità di stipula di contratti di lavoro a tempo determinato

Come previsto dal comma 1 dell’articolo 19 del D.Lgs. 81/2015, il contratto di lavoro subordinato non può avere una durata superiore ai 12. 

A determinate condizioni, è possibile raggiungere un massimo di 24 mesi: 

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero per esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Per apporre un termine superiore ai 12 mesi, quindi, deve verificarsi almeno una delle due condizioni appena indicate.

Come previsto, invece, dal comma 2 dell’articolo 19 del succitato decreto legislativo, in caso di “rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro” il contratto può avere una durata massima di 36 mesi.

Sempre in ottemperanza del cosiddetto Jobs Act, è previsto un limite massimo del 20% di contratti a tempo determinato sul totale dei lavoratori assunti. 

Anche in questo caso, sono consentite delle eccezioni, riportate nel CCNL nel paragrafo “Limiti quantitativi – Esenzioni”.

CCNL UNIGEC/UNIMATICA: contratto di lavoro a tempo parziale

L’articolo successivo, ovvero il 27, regola invece i contratti di lavoro a tempo parziale, altrimenti noto come part time. 

Come sempre accade, il trattamento economico è proporzionale all’entità della prestazione lavorativa prestata, in riferimento a quanto previsto per i contratti a tempo pieno. 

Laddove dovessero sussistere le condizioni, l’azienda può prendere in considerazione il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale

Ad esempio, in caso di comprovate esigenze di assistenza a un familiare malato. 

CCNL UNIGEC/UNIMATICA: contratto di telelavoro e smart working (lavoro agile)

Gli articoli 28 e 29 regolano, invece, rispettivamente il telelavoro e lo smart working (lavoro agile), due modalità di lavoro sempre più richieste e che hanno caratterizzato – e continuano a caratterizzare – il lavoro al tempo del Coronavirus

Come accade in genere per contratti di telelavoro, all’atto della sottoscrizione è necessario indicare: 

  • il luogo di lavoro;
  • le eventuali particolari modalità di svolgimento delle mansioni;
  • le modalità di contatto con l’azienda;
  • la durata dell’orario giornaliero;
  • le fasce orarie per le connessioni operative con l’azienda;
  • gli orari nei quali il telelavoratore deve rendersi disponibile per recarsi in azienda su richiesta della stessa;
  • la durata del rapporto di telelavoro, a tempo determinato o indeterminato;
  • le eventuali condizioni di reversibilità.

Per quanto riguarda lo smart working, invece, le cose sono leggermente diverse. 

Infatti, come si legge nel CCNL 

“Il lavoro agile” consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti telematici, senza l’obbligo di utilizzare una postazione fissa durante il periodo di lavoro svolto fuori dall’azienda, pur nel rispetto tassativo della idoneità del luogo quanto agli aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza dei dati trattati”.

In ogni caso, è bene sottolineare che il lavoro agile sarà attuato dal dipendente su base volontaria, seppur con criteri stabiliti dall’azienda

CCNL UNIGEC/UNIMATICA: apprendistato

L’articolo 30 è dedicato all’apprendistato, che nel caso del CCNL in oggetto prevede tre modalità

  1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore: dai 15 ai 25 anni;
  2. Apprendistato di alta formazione e di ricerca: dai 18 ai 29 anni;
  3. Apprendistato professionalizzante. 

Quest’ultima forma è quella più diffusa, oltre a essere l’unica realmente finalizzata alla formazione e alla professionalizzazione di personale da integrare in azienda. 

Al paragrafo “Apprendistato professionalizzante. Profili formativi – Regolamentazione” è presente un elenco delle figure professionali da formare tramite l’apprendistato professionalizzante

CCNL UNIGEC/UNIMATICA: periodo di prova, classificazione, salari e stipendi

Il CCNL UNIGEC/UNIMATICA continua, poi, con sezioni dedicate a operai, impiegati e quadri, al cui interno si fa riferimento a periodo di prova, retribuzione, gratifica natalizia, tredicesima, ferie, licenziamenti, e quant’altro. 

Come sempre accade, le modalità di lavoro e di subordinazione variano leggermente a seconda dei livelli di inquadramento, ed è quindi opportuno consultare il documento integrale per tutti i dettagli normativi e organizzativi. 

Proprio sulla Classificazione Professionale c’è un’ampia sezione. Nel dettaglio: 

  • Parte Quinta: Classificazione Professionale per i lavoratori dei settori Grafico e Affini, Editoriale, Informatico e dei Servizi Innovativi (Area Tradizionale).
  • Parte Sesta: Classificazione Professionale per i lavoratori del settore Cartario e Cartotecnico.
  • Parte Settima: Classificazione Professionale per i lavoratori del Settore Informatico e dei Servizi Innovativi (Area Tecnica).

Per quanto riguarda, invece, salari e stipendi, c’è l’intera Parte Dieci, al cui interno sono riportate due tabelle con l’indicazione della retribuzione e delle variazioni (in aumento) registrate nel corso degli anni

CCNL UNIGEC/UNIMATICA: sanità integrativa

Come altri contratti – ad esempio il CCNL Uniontessile, il CCNL UNIONALIMENTARI, il CCNL UNIONCHIMICA – anche il CCNL UNIGEC/UNIMATICA prevede l’adesione a un Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa, individuato in Enfea Salute

Tramite quest’ultimo, i lavoratori ai quali si applica il CCNL possono godere dei vantaggi di una assistenza sanitaria integrativa e del Piano Sanitario previsto dall’Ente. 

Per tutti i dettagli, puoi consultare il sito di Enfea Salute, qui